Tutela dei Minori orfani di entrambi i genitori
A fronte del drammatico aumento dei Minori orfani, trova maggiore applicazione l’art. 343 C.C. per l’apertura della Tutela in favore del Minorenne.
Trattasi di procedura celere da instaurarsi entro termini acceleratori dalla notizia della morte del secondo genitore sopravvissuto al primo.
Non è necessaria l’osservanza rigorosa delle disposizioni sulla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione d’udienza ai parenti.
Quali Tutori e Protutori vengono privilegiati i nonni e gli zii. Il Protutore sostituisce, in caso di impedimento o conflitto di interesse, il Tutore. Nel caso di assenza o impedimento di nonni e zii, viene nominato un terzo, figura istituzionale o avvocato con esperienza. Dopo la guerra in Ucraina ed il conseguente arrivo anche in Italia di Minori orfani e/o non accompagnati da un genitore sono stati anche organizzati corsi per gli Avvocati disponibili a ricoprire il ruolo di Tutore del Minore.
Il Tutore deve scegliere, nell’interesse del Minore, la collocazione dello stesso, preferibilmente, ma non obbligatoriamente, presso di sé.
Il Tutore deve predisporre l’inventario. A seconda dei casi, con l’ausilio del Cancelliere o del Notaio (se necessario, con un estimatore) o, se autorizzato dal Giudice Tutelare, senza ausili.
Se ci sono conti correnti o altri depositi bancari o postali, su di essi va posto il vincolo relativo alla Tutela, con eventuale autorizzazione del Giudice Tutelare al Tutore e Protutore ad operare entro un certo limite.
Il Tutore dovrà altresì provvedere alla/alle successione/i ereditaria/e del genitore /dei genitori fin da subito e dei nonni e di altri parenti (quando se ne verifichi l’evenienza) per conto del minore, con eventuale integrazione dell’inventario.
Qualora il genitore sia morto in un incidente stradale, il Tutore dovrà seguire per conto del minore il procedimento penale e/o civile conseguente all’incidente. Qualora il genitore sia morto in un infortunio sul lavoro o in itinere (rispetto al lavoro), il Tutore dovrà seguire per conto del minore le pratiche amministrative per conseguire le indennità INAIL spettanti.
Negli Uffici del Giudice Tutelare si è instaurata la prassi di richiedere una relazione al servizio sociale territorialmente competente circa la situazione abitativa in cui viene accolto il Minore, le relazioni del Minore con coloro che si fanno carico del medesimo, il tipo di educazione impartita al Minore l’impostazione di vita che gli viene data. Il Giudice Tutelare può anche richiedere che venga interpellato uno Psicologo al fine di verificare le conseguenze della morte del genitore sopravvissuto all’altro genitore sul Minore rimasto orfano anche del secondo genitore.
Il Tutore deve redigere rendiconti annuali sulla situazione personale ed economica del Minore e relazioni di aggiornamento per informare dello sviluppo di iniziative significative intraprese. Deve proporre istanze di autorizzazione al Giudice Tutelare per il compimento di atti di straordinaria amministrazione e di atti di particolare rilevanza nella vita e nell’educazione del Minore.
In taluni casi, a seguito della morte anche del secondo genitore, qualora ne sussistano i presupposti e le condizioni, potrà trovare applicazione “l’adozione in casi particolari” ai sensi dell’art. 44 Legge 3 Maggio 1983 n. 184.
In caso di mancanza di mezzi finanziari dei parenti tenuti al mantenimento del minore e dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare e, comunque, a fronte di necessità di assistenza economica, i Servizi Sociali potranno intervenire con sostegni economici in favore del Minore.