Riforma attuata con L. Cost. 1 /2022

La recente Riforma attuata con Legge Costituzionale n. 1 / 2022 pubblicata sulla GU n. 44 del 22 Febbraio 2022 ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana.

Le novità introdotte dalla riforma sono di seguito evidenziate in grassetto nel corpo degli articoli.

ART. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

ART.41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali.

FINALITA’ DELLA RIFORMA

La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi viene riconosciuta espressamente nell’ambito dei principi fondamentali, anche nell’interesse delle future generazioni.

E’stato introdotto il principio di tutela degli animali, con riserva di legge statale per la disciplina di forme e modi. Da tempo l’animale è considerato non più oggetto ma soggetto di tutela. In tale contesto si sono inseriti diversi interventi normativi, tra cui la L. 189/2004 che ha introdotto nel codice penale il titolo IX bis dedicato, appunto, ai delitti contro il sentimento per gli animali.

Il recente intervento (la riforma costituzionale) va, dunque, letto in questo contesto: per la prima volta gli animali, il riferimento espresso agli animali è inserito nella Costituzione.

Si tratta, peraltro, di una novità doppiamente degna di nota (e merito), non solo perché sintomo di ovvia civiltà ma anche perché segue l’orientamento della normativa europea: in tal senso, l’art 13 del TFUE così recita “«[…] l'Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali».

 

Nuovi limiti all’iniziativa economica privata che non può svolgersi in danno alla salute e all’ambiente (limitazioni “premesse” a quelle già vigenti ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana).

Dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” prevista dall’art. 117, c.2, Costituzione.

Attribuire alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi (riferimento all’”interesse delle future generazioni”)

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