Sospensione termini feriali nelle cause di mantenimento di coniuge e figli: la recente decisione della Corte di Cassazione
Il 20 luglio scorso il Consiglio Nazionale Forense ha diramato ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine un comunicato per rendere noto il rilevante cambiamento in tema di sospensione dei termini feriali, introdotto dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 18044 del 23 giugno scorso.
Con tale pronunciamento, la Suprema Corte ha, infatti, affermato un nuovo principio di diritto, destinato a cancellare la sospensione per un numero molto vasto di procedimenti civili.
Si legge nell’ordinanza che “… va affermato il seguente principio di diritto: in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle 4 decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92”.
La pronuncia pare aver generalizzato la disciplina introdotta durante l’epoca dell’emergenza sanitaria.
Si legge, infatti, che “… la norma sull'emergenza Covid-19, per il suo chiaro tenore letterale, sottrae entrambe le fattispecie alla sospensione dei termini processuali e stabilisce per le due tipologie di accertamento (concernenti l'alimentare puro e l'alimentare da mantenimento da valere nell'ambito familiare) una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in un periodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico”.
E’ indubbio che i diritti su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione meritano una immediatezza di pronunciamento così come in altri casi (si pensi al settore penale oppure al settore della scuola): come merita immediata trattazione il ricorso con cui un insegnante impugna una graduatoria certamente meritano immediata trattazione anche le “cause di mantenimento da valere in ambito familiare”.
La pronuncia della Corte di Cassazione ha, comunque, suscitato qualche perplessità.
Con comunicato del 1° agosto, infatti, l’Organismo Congressuale Forense ha espresso forte preoccupazione per il rischio di incertezza normativa creato dall’avvicendarsi di molteplici provvedimenti in materia. Nel detto comunicato, si fa appello al Ministero della Giustizia affinchè intervenga immediatamente anche al fine di impedire il proliferare di pronunce giurisprudenziali di merito contrastanti che metterebbero a rischio la difesa dei soggetti più deboli.
Allo stato, l’atteggiamento della giurisprudenza di merito è molto cauto e univoco. Sono diversi i provvedimenti dei giudici di merito che continuano a disporre l’applicabilità della sospensione feriale in un’ottica di continuità con il passato.
In questo senso, si richiamano (a mero titolo esemplificativo):
- Tribunale Ordinario di Siena, provvedimento del 19 luglio 2023
- Tribunale Ordinario di Roma, provvedimento del 24 luglio 2023
- Tribunale Ordinario di Genova, provvedimento del 25 luglio 2023
- Tribunale Ordinario di Parma, provvedimento del 26 luglio 2023
- Tribunale Ordinario di Torino, provvedimento del 27 luglio 2023
- Corte d’Appello di Milano, decreto del 31.07.2023
Le argomentazioni su cui si basa questa giurisprudenza di merito sono essenzialmente due. Innanzitutto, il fatto che la recente pronuncia della Corte di Cassazione costituisce una pronuncia isolata che “si colloca nel solco di un granitico orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità” (v. ad esempio Cass. 1874/2019 e 17750/2009). Secondariamente, la pronuncia 18044/2023 si basa su una norma di carattere eccezionale, di natura temporanea e allo stato priva di efficacia che, proprio in quanto tale, non può essere utilizzata nemmeno come criterio di interpretazione autentica.