Separazioni,divorzi e modifiche condizioni di separazioni e divorzi in Comune

“Nelle separazioni, nei divorzi e nelle modifiche delle condizioni delle separazioni e dei divorzi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile è possibile prevedere pattuizioni aventi per oggetto l’assegno periodico?”

Ancora oggi capita che le persone porgano questa domanda all’Avvocato.

Come noto, l’art. 12 della L. n. 162 del 10.11.2014 prevede una procedura di separazione personale tra i coniugi e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile.

Questi riceve da ciascuna delle due parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi o cessare gli effetti civili del matrimonio od ottenere lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.

Possono procedere nel suddetto modo i coniugi che non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 oppure economicamente non autosufficienti.

L’accordo stipulato in questo tipo di procedura non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Tale ultimo divieto ha dato adito ad interpretazioni diverse, una più restrittiva (per la quale esso vieterebbe solo i trasferimenti di beni una tantum, in analogia con quanto previsto dall’art. 5. Co. ottavo, L.n. 898/1970) e l’altra estensiva (che amplia l’area del divieto a tutti gli accordi economici, anche quelli che prevedano la corresponsione periodica di danaro mediante un assegno per il mantenimento del coniuge più debole).

Il Ministero dell’Interno inizialmente aveva condiviso la tesi estensiva con le circolari n. 16 del 01.10.2014 e n. 19 del 28.11.2014. A seguito dei rilievi espressi dal Ministero della Giustizia nella nota prot. N. 1116 del 31.03 2015, il Ministero dell’Interno ha successivamente recepito la tesi restrittiva con la circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 che ha chiarito che sarebbe esclusa dal divieto normativo la previsione, nell’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, di un obbligo di pagamento avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico (sia cd. assegno di mantenimento sia cd. assegno divorzile).

Quest’ultima circolare è stata impugnata al TAR Lazio dalle Associazioni AIAF e Donna chiama donna. Il Giudice Amministrativo di primo grado, in accoglimento di uno dei motivi di ricorso, con la sentenza n. 7813 del 07.07.2016, ha annullato la circolare con riguardo all’interpretazione più restrittiva del divieto.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Giustizia. Si è costituita Roma Capitale e si sono costituite le Associazioni appellate che hanno altresì riproposto i motivi articolati in primo grado e non esaminati dalla sentenza impugnata.

Nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia anche nel merito, sentite sul punto le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

Il Collegio ha ritenuto preferibile la tesi restrittiva del divieto, come recepita dalla circolare n. 6/2015 poiché, diversamente l’operatività dell’istituto sarebbe irragionevolmente limitata ai soli accordi che, in sostanza, modifichino lo status dei coniugi, con esclusione di ogni pattuizione economica.

Il divieto dei “patti di trasferimento immobiliare”, invece, mira esclusivamente ad evitare che con gli accordi stipulati in seno a tale procedura semplificata– tenuto conto dei limitati poteri di verifica che l’Ufficiale di Stato Civile può esercitare- possano realizzarsi trasferimenti di beni (o di altri diritti) che, per la loro rilevanza socio-economica, incidono irreversibilmente sul patrimonio dei coniugi e, per loro natura, richiedano un controllo non solo formale, ma anche sostanziale sulla equità delle condizioni. Ciò al fine di realizzare una effettiva tutela del coniuge più debole, in assenza del Tribunale che possa esprimersi in punto equità, 

Il CdS, in integrale riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado dalle Associazioni ricorrenti.

Detto quanto precede, a chi ancora porge all’Avvocato la domanda formulata in esordio al presente scritto va risposto: “L’accordo di separazione, divorzio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune può contenere pattuizioni aventi per oggetto l’assegno periodico”.

Per chi avesse la curiosità di leggere per intero la su indicata sentenza, potrà reperire la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4478 del 26.10.2016 sul sito www.giustizia-amministrativa.it nella apposita sezione “decisioni e pareri”.

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