Riforma Cartabia: separazione ed altre soluzioni alla crisi familiare
In questo periodo si parla molto di Riforma Cartabia, riforma che ha apportato modifiche sia nella giustizia penale sia nella giustizia civile.
La Legge Delega n. 206 del 2021 ha indicato i Criteri Direttivi ed i Principi ispiratori della Riforma.
Per l’attuazione della delega in ambito civile é stato emanato il D.Lgs. n. 149 del 2022.
Con questo D.Lgs. sono stati riformati anche i procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, con l’introduzione, nel Libro II del Codice di Procedura Civile, del Titolo IV bis dedicato, appunto, al Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.
Oggi, considerati i quesiti posti da diversi clienti, riteniamo di rispondere alla seguente domanda: “Dopo la Riforma Cartabia quali sono i modi per ottenere la Separazione personale, lo Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, lo Scioglimento dell’unione civile e la Regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e le modifiche delle condizioni precedentemente ottenute ?”
Qualora tra le parti sussistano divergenze di vedute o conflittualità che impediscono di trovare una soluzione concordata c’é il contenzioso giudiziario con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. La causa si promuove con ricorso e l’udienza é fissata non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso. Prima dell’udienza le parti si scambiano diverse memorie con domande, eccezioni, offerte di prove e controprove in modo che all’udienza il Giudice Relatore (non più il Presidente), se il tentativo di conciliazione fallisce, ha a disposizione molti elementi su cui basarsi per assumere i provvedimenti temporanei (fino alla sentenza) ed urgenti sull’affidamento dei figli, il mantenimento e l’assegnazione della casa comune. Viene fissato un calendario di udienze anche per l’assunzione di eventuali prove e l’espletamento di eventuali consulenze tecniche d’ufficio. La causa giunge alla sentenza che le parti possono impugnare. Il contenzioso, tenuto conto dei diversi gradi di giudizio, può durare più anni.
Se le parti più avvedutamente riescono, invece, ad accordarsi per una soluzione concordata possono procedere con un ricorso a domanda congiunta - con l’assistenza anche di un solo Avvocato - sottoscritto anche personalmente dalle parti. Queste possono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte. Devono allora farne richiesta esplicita nel ricorso, dichiarando per iscritto di non volersi riconciliare.Il Presidente rinvia al Collegio per la decisione con sentenza. Il Collegio solo assai eccezionalmente rigetta un ricorso; può accadere se l’accordo previsto risulta contrastante con l’interesse dei figli.
Qualora sussista accordo tra loro, le parti, anzicché la via giurisdizionale col ricorso al Tribunale, possono intraprendere la Negoziazione Assistita. La Riforma ha allargato la ricorribilità a questo strumento che ora può essere utilizzato anche per la disciplina dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Ne é stata estesa l’utilizzabilità anche per disciplinare il mantenimento da parte dei genitori richiesto dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’art. 433 del C.C.
Nella N.A., previo scambio di Proposta e Accettazione di definizione del negozio tramite N.A., le parti, assistite ciascuna da almeno un Avvocato, stipulano una convenzione di negoziazione assistita. Tale convenzione viene sottoscritta dalle parti con autenticazione delle loro firme da parte dei rispettivi legali i quali devono altresì attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, La convenzione viene poi depositata presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica per il nulla osta di verifica della regolarità o l’autorizzazione nel caso ci siano figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. In questo caso il deposito in Procura avviene entro dieci giorni. Nei casi in cui il Procuratore ritenga che gli accordi violino l’interesse dei figli, trasmette entro cinque giorni gli atti al Presidente del Tribunale che fissa entro 30 giorni la comparizione delle parti per decidere nell’interesse dei figli. In questi casi, a salvaguardia dell’interesse ritenuto prevalente dei figli si passa dalla procedura degiurisdizionalizzata della N.A. a quella in Tribunale innanzi al Giudice.
Dopo che la convenzione é stata restituita dalla Procura con il nulla osta o l’autorizzazione, gli avvocati ne trasmettono una copia conforme al Comune per le trascrizioni ed annotazioni e depositano l’originale al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro del Circondario tenuto alla custodia e al rilascio di copie conformi.
Alla N.A. é stato esteso il Patrocinio a spese dello Stato ed é stata riconosciuta la possibilità di procedure anche da remoto usando strumenti telematici e di apporre firma digitale.
Per i casi più semplici, quando non hanno figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e non debbono stipulare trasferimenti patrimoniali, le parti che devono separarsi o divorziare possono farlo in Comune davanti all’Ufficiale di Stato Civile anche senza l’assistenza dell’avvocato.
Considerato quanto precede, si consiglia alle persone interessate di cercare di trovare una soluzione concordata, evitando il contenzioso giudiziario che é senz’altro pregiudizievole per la serenità ed il benessere psicologico dei soggetti coinvolti nella crisi familiare, oltre che oneroso dal punto di vista economico.
Avv. Bruna Bruni