Disciplina di cui agli artt 318 bis ss D.Lgs 152/2006

La disciplina di cui agli artt 318bis ss del TUA prevede l’estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale a seguito di adempimento delle prescrizioni e pagamento di sanzione amministrativa.

La suddetta normativa ha previsto, in materia di reati ambientali, un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni disciplinate nel medesimo TUA all’esito del perfezionamento di una procedura amministrativa costituita da due fasi:

-          La cd. “regolarizzazione” del contravventore attraverso l’adempimento delle prescrizioni impartite in via amministrativa e

-          Il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista dalla legge.

In effetti, la disciplina in discorso si applica alle contravvenzioni previste dal TUA punite con la sola pena dell’ammenda o con la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda. Risulta, quindi, applicabile per esempio alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art 256, co 1 lett. a) e co. 2 e 6.

In ordine a tale fattispecie, però, la Cassazione (sent. n. 2575/2019) ha recentemente affermato che “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art 256, co. 1 del TUA, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purchè costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale”.

La procedura estintiva non si applica alle contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell’art 318 bis TUA, come modificato dalla L. n. 68/2015.

La Cassazione (sent. N. 24483/ 2021) ha precisato che “la prescrizione impartita ai sensi dell’art 318ter del TUA non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria non autonomamente né immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, restando ogni questione devoluta al giudice penale successivamente all’esercizio dell’azione penale o alla richiesta di archiviazione”.

L’organo accertatore ha comunque l’obbligo di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione (Art 318ter, comma 4). Il procedimento penale conseguente rimane sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro (art 318 sexies, comma 1). Tale sospensione non comporta totale inattività dell’autorità giudiziaria che può richiedere l’archiviazione, assumere prove con incidente probatorio, compiere atti urgenti di indagine preliminare o effettuare il sequestro preventivo, ove ritenuto necessario (art 318sexies, comma 3).

La disposizione non considera un evidente problema di coordinamento fra la pendenza della procedura amministrativa in corso e la definizione del procedimento penale per ragioni altre rispetto all’adempimento delle prescrizioni (si pensi al caso in cui venga individuato quale autore del reato ex art 256, co 1 TUA -rectius, trasgressore- un soggetto diverso rispetto a quello a cui sono state impartite le prescrizioni della PG, con conseguente richiesta di archiviazione del soggetto segnalato “per non aver commesso il fatto”). Al fine di evitare un conflitto tra la definizione del procedimento penale e la definizione del procedimento amministrativo, una ragionevole soluzione potrebbe essere quella di dare notizia, da parte della Procura, dell’archiviazione in sede penale alla P.G. che abbia impartito le prescrizioni, in modo che la P.G. stessa possa assumere le determinazioni di competenza per l’eventuale annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi adottati.

Questa, per esempio, è la soluzione adottata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

In ogni caso l’interessato, qualora il procedimento penale si dovesse concludere positivamente per lui, potrà attivarsi autonomamente per notiziare l’Autorità amministrativa della decisione dell’Autorità Giudiziaria penale, inviando ad esercitare l’autotutela.

Indietro
Indietro

Principali profili dell’attività di estetista

Avanti
Avanti

Riforma Cartabia: separazione ed altre soluzioni alla crisi familiare