Pensione di reversibilità: a chi spetta

La “pensione di reversibilità” è una prestazione economica di tipo previdenziale erogata dall’INPS che spetta ad alcuni parenti superstiti di un pensionato (o di un lavoratore) deceduto.

Occorre fare una precisazione.

Si parla di “pensione di reversibilità” (oppure pensione diretta) quando il soggetto deceduto era già titolare di una pensione (di vecchiaia, di anzianità, anticipata, di invalidità, di inabilità) oppure se ne aveva già maturato il diritto.

Si parla, invece, di “pensione indiretta” se il soggetto deceduto non era titolare di alcuna pensione ma abbia maturato un numero minimo di assicurazione e contribuzione. Anche in tal cso, i parenti superstiti hanno diritto alla pensione.

 

In materia di pensione di reversibilità occorre chiarire a chi spetta e a quanto ammonta tale prestazione economica di tipo previdenziale.

Partendo dalla domanda relativa alla percentuale spettante a ciascun familiare, occorre evidenziare che la normativa in materia cambia di continuo. E’ bene, dunque, rivolgersi ai Caf o ai Patronati che più di frequente si occupano di questa materia.

Ciò detto, si passa ora all’esame dei soggetti interessati dalla pensione di reversibilità:

1.      Il coniuge: il trattamento in discorso è destinato ai familiari più prossimi e si parte, dunque, dal coniuge, per il quale il diritto in discorso scatta in modo automatico senza che incida il regime patrimoniale scelto in costanza di matrimonio. Oggi, la normativa prevede il diritto del coniuge superstite al 60% della pensione goduta in vita dal titolare.

2.      Il coniuge separato

3.      Il coniuge divorziato: a condizione che il coniuge superstite sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se è il coniuge deceduto ad aver contratto nuove nozze dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

4.      Il partner dell’unione civile: con la L. Cirinnà del 2016, anche le coppie che hanno costituito l’unione civile hanno diritto alla pensione di reversibilità dopo la morte del partner. La Legge Cirinnà non è retroattiva: per quanto riguarda il periodo antecedente alla sua entrata in vigore (05.06.2024), occorre far riferimento all’apprezzamento del singolo Tribunale ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità nei confronti delle coppie omosessuali. In diverse pronunce di merito è stato riconosciuto al partner superstite di una coppia omosessuale il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità con effetto retroattivo.

5.      I figli (minori alla data di decesso; inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso; i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età; i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età).

6.      i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti, in forza della pronuncia della Corte Cost. n. 88/2022.

7.      (in assenza del coniuge e dei figli o, qualora anche esistenti, non abbiano diritto alla pensione per i superstiti), i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico del lavoratore deceduto.

8.      (in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o, qualora anche esistenti, non abbiano diritto alla pensione per i superstiti), i fratelli celibi e le sorelle nubili dell’assicurato o pensionato pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico del lavoratore deceduto.

 

Va, comunque, precisato che la pensione di reversibilità non è un trattamento di assistenza ma un trattamento di previdenza che si fonda sulla contribuzione accreditata all’assicurato, dante causa. Non ha un importo fisso ma un importo che viene aggiornato annualmente (in base all’andamento dell’inflazione) e che corrisponde ad una percentuale della pensione spettante al soggetto defunto oppure a una percentuale della pensione alla quale avrebbe avuto diritto.

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Diritto alla pensione di reversibilità per l’unito civile e il figlio della coppia omosessuale

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Riconoscimento dell’assegno divorzile: presunzioni e onere probatorio