Diritto alla pensione di reversibilità per l’unito civile e il figlio della coppia omosessuale
Con la sentenza del 21 agosto 2024, n. 22992, la Corte di Cassazione, sez. lavoro ha rimesso alle Sezioni Unite della Suprema Corte di legittimità la questione relativa alla tutela spettante al partner superstite e al minore anche dopo la morte del genitore intenzionale con riferimento al trattamento pensionistico.
La vicenda giuridica prende spunto dalla relazione tra due signori, Lu.Ma. e Da.Ci., legati da stabile convivenza i quali hanno avuto un figlio negli USA, nato con fecondazione assistita e registrato in Italia come figlio solo di Lu.Ma. Dopo il matrimonio contratto a New York (nonché la trascrizione dell’atto come unione civile in Italia), il decesso del Sig. Da.Ci. portava il Sig. Lu.Ma. a formulare domanda di accertamento della discriminazione, con riferimento al rifiuto di erogare la pensione indiretta, spettante per la morte del Sig. Da.Ci. chiedendo per sé e per il minore l’attribuzione del trattamento previdenziale. Il ricorso veniva respinto dal Tribunale di Milano.
La Corte d’Appello di Milano, invece, dando un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, accoglieva il gravame interposto dal Sig. Lu.Ma. e condannava l’INPS a corrispondere anche gli arretrati, maggiorati degli interessi.
L’INPS ricorre, dunque, per Cassazione, sulla base di due motivi. Con il primo motivo l’Istituto afferma la violazione di leggi specifiche riguardanti l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale, sostenendo che la legge del 2016 non dovrebbe operare retroattivamente. Con il secondo motivo l’INPS contesta il riconoscimento della pensione indiretta a un minore nato da maternità surrogata, sottolineando l’importanza del rispetto dell’ordine pubblico.
Il Sig. Lu.Ma. replica e presenta un ricorso incidentale, sostenendo che le argomentazioni dell’INPS sono infondate.
La Suprema Corte, con la recente sentenza, da un lato (richiamandosi a propri precedenti) afferma che “…la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta, nella vigenza della disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della L. 76/2016 a favore di superstite già legato da stabile convivenza con persona dello stesso sesso poi deceduta (Cass., sez. lavoro, 14 settembre 2021, n. 24694). In tal senso milita il generale principio di irretroattività”.
La Corte, dall’altro lato afferma che “Le questioni dibattute, suscettibili di riprodursi in una pluralità di fattispecie, investono l’interpretazione del diritto vigente in ordine a punti di capitale importanza, che toccano la disciplina intertemporale dettata dalla L. 76/2016, i corollari delle pronunce rese da questa Corte a Sezioni Unite sulla tutela dei figli nati da maternità surrogata e la stessa latitudine antidiscriminatoria, nelle sue interrelazioni con l’attuazione della Legge. L’oggetto del contendere si interseca, pertanto, con molteplici interessi presidiati dalla Carta Costituzionale e dalle fonti internazionali e involge un aspetto non ancora compiutamente scandagliato dalla giurisprudenza di questa Corte: le implicazioni previdenziali dei diritti dei singoli, tutelati nel contesto delle formazioni sociali di cui all’art 2 Cost. Nel settore della previdenza pubblica, che chiama in causa imperiose esigenze di certezza e di prevedibilità e impone di salvaguardare anche la sostenibilità del sistema complessivamente inteso, si apprezza in maniera pregnante la necessità di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della Legge, individuando il punto di equilibrio prescelto dal legislatore”.
In virtù della delicatezza dei temi trattati e della rilevanza degli stessi (anche per l’idoneità degli stessi di riprodursi in una pluralità di casi), la Corte rimette la controversia al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Da tempo, comunque, si registra un’apertura della giurisprudenza di merito quanto al riconoscimento della pensione di reversibilità nei confronti delle coppie omosex con effetto retroattivo (quindi: anche nel caso di convivenza e decesso antecedenti al 2016, il beneficio è stato riconosciuto anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore della Legge Cirinnà.