Obbligo assicurativo per i Farmacisti alla luce delle ultime novità normative
Il quadro normativo in materia di assicurazione per gli operatori sanitari e, quindi, anche per i Farmacisti risulta particolarmente complesso.
Innanzitutto, l’art 5 D.P.R. n. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) ha previsto che “Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”. Tale previsione, quindi, ha introdotto l’obbligo assicurativo per tutti i professionisti (compresi gli esercenti le professioni sanitarie e, dunque, anche i Farmacisti).
Successivamente, l’art 3, comma 2 D.L. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) ha demandato a un apposito decreto la disciplina delle procedure, dei requisiti minimi e delle regole di polizza assicurativa. Tale decreto, però, non è mai stato emanato.
Il Ministero della Salute -Ufficio Legislativo ha, dunque, richiesto parere al Consiglio di Stato per conoscere se l’obbligatorietà assicurativa sussistesse anche per i professionisti del settore sanitario o se, per questi ultimo, la normativa di riferimento dovesse considerarsi rinviata all’emanazione del regolamento. Secondo il parere n. 486/2015 del Consiglio di Stato senza la definizione in sede regolamentare dell’accesso al mercato assicurativo da parte degli esercenti le professioni sanitarie, come previsto dall’art 3 DL Balduzzi, non può ritenersi operativo l’obbligo per questi ultimi di dotarsi dell’assicurazione professionale e ciò anche nella considerazione che tale obbligo, per queste particolari categorie professionali, per effetto delle norme succedutesi, ha ricevuto una disciplina speciale, la cui integrale attuazione ne condiziona l’operatività.
Secondo il Consiglio di Stato, dunque, “deve ritenersi che l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del DPR previsto dal capoverso dell’art 3 DL 158/2012 conv con modifiche, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi. Conseguentemente, sino ad allora, non potrà esser considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie”.
Sul tema è poi intervenuta la L. 24/2017, intitolata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. L’art 10 della citata legge, ha previsto che “Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera … anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché sperimentazione e di ricerca clinica”(comma 1) e che “Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’art 9 e all’art 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave” (comma 3).
Quindi, in forza di tale previsione, le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve mentre il farmacista (dipendente e non) deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa per danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà per la farmacia di provvedere direttamente anche a tale copertura. Infatti, al ricorrere della colpa grave, i farmacisti possono trovarsi a dover rimborsare alla farmacia tutte o parte delle somme che siano state versate al paziente danneggiato a causa della propria attività gravemente colposa.
Sempre l’art 10 cit. ha previsto, ai commi 6 e 7, l’adozione di un decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere adottato a breve distanza di tempo dall’entrata in vigore della Legge) per regolamentare i profili assicurativi. Per lungo tempo, però, tale decreto non è stato adottato: in attuazione del citato parere del Consiglio di Stato, dunque, è rimasto sospeso l’obbligo assicurativo posto a carico dei professionisti.
Oggi può ritenersi che il predetto obbligo assicurativo a carico dei professionisti sanitari (quindi, anche a carico dei Farmacisti) sia finalmente operativo grazie al Decreto Ministeriale n. 232/2023 (cd Decreto Polizze), di attuazione della Legge Gelli Bianco, entrato in vigore il 16.03.2024.
Il primo problema che la normativa citata pone è l’applicabilità della stessa al farmacista.
La L. 24/2017 fa riferimento agli “esercenti le professioni sanitarie”, senza perciò fornirne alcuna definizione. Il D.M. 232/2023, all’art 1, comma 1 lett f, dà la definizione di “esercente la professione sanitaria” intendendosi per tale “il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria”; all’art 1, comma 1 lett g, poi, fornisce la definizione di “esercente attività libero professionale” intendendosi per tale “attività svolta dall’esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori della Struttura o all’interno della stessa o di cui si avvale in adempimento della propria obbligazione contrattualmente assunta con il paziente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con la Struttura o dal ruolo ricoperto”.
E’ indubbio che il farmacista svolga un’attività di cura (e, talvolta, di ricerca, formazione e altra attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria).
Peraltro, il Capo I del Titolo II del R.D. 1265/1934, rubricato “Dell’esercizio delle professioni sanitarie” , nomina tra di esse la professione del farmacista.
Per tali ragioni, anche al farmacista deve applicarsi la disciplina della L. 24/2017 e del Decreto attuativo n. 232/2023.
Anche il farmacista, dunque, è oggi soggetto all’obbligo di stipula di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. Tale obbligo assicurativo deve intendersi come “cumulativo” rispetto a quello previsto a carico delle Strutture (nel nostro caso, le Farmacie).
Occorre, a questo punto, indagare le novità introdotte dal recente D.M. 232/2023.
Innanzitutto, il D.M. coinvolge sia operatori pubblici sia operatori privati sia i professionisti sia gli operatori che operano in convenzione con il SSN (in tal senso, v. art 1, comma 1 lett g).
Il D.M. contiene il regolamento sulla determinazione dei requisiti minimi delle assicurazioni per le Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie. In particolare, sono previsti:
- Requisiti minimi per l’idoneità del contratto di assicurazione: si va a determinare, in tal modo, una standardizzazione delle polizze, definendo una serie di garanzie minime per l’assistito, per la struttura e il professionista. Ai sensi dell’art 18, comma 2 del D.M., “Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’art 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia”.
Le polizze, dunque, dovranno avere un minimo inderogabile di condizioni che tocca l’ogetto della garanzia (1) viene normato l’ambito di rimodulazione del premio: a ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, le variazioni in aumento o diminuzione del premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale; 2) sono definiti ambiti di rischio per cui devono esserci massimali minimi di garanzia delle coperture dei contratti assicurativi obbligatori, che vengono individuati per diverse classi di rischio, anche a seconda della invasività della prestazione sanitaria; 3) la variazione in diminuzione è prevista anche in relazione alle azioni intraprese per la gestione del riscio e di analisi sistemica degli incidenti)
- Efficacia temporale della garanzia: la garanzia assicurativa è presentata nella forma “clais made”, operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo (art 5). In caso, poi, di cessazione definitiva dell’attività dell’esercente la professione sanitaria, anche per attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti verificatisi nel periodo di efficacia, incluso il periodo di retroattività.
- Richiamo alla misura che vincola l’efficacia delle polizze all’espletamento del 70% dell’obbligo formativo: importante è il rapporto tra formazione e copertura: nell’art 8 è richiamata la previsione del PNRR che vincola l'efficacia delle polizze all'espletamento del 70% dell’obbligo formativo (il riferimento è stato spostato al triennio in corso, 2023-2025).
Concludendo, l’esercente la professione sanitaria è oggi tenuto a stipulare una polizza assicurativa per danni cagionati per colpa grave.
A tal fine, è irrilevante il tipo di rapporto che lega il professionista alla Struttura: potrebbe trattarsi di un dipendente (pubblico o privato) o di un libero professionista. Ciò che rileva è l’effettivo svolgimento della professione.
Volendo fare applicazione dei superiori principi al caso di specie, merita fare alcune osservazioni.
Innanzitutto, il Farmacista, in quanto esercente professione sanitaria, è certamente interessato dalla normativa citata. Sotto questo profilo è ragionevole ritenere che l’entrata in vigore del Decreto Polizze abbia reso operativo l’obbligo assicurativo rimasto, fino a questo momento, “latente”.
Data la rilevanza della materia è verosimile che gli Ordini dei Farmacisti valutino la questione e prendano in considerazione anche l’opportunità di stipulare apposite convenzioni con talune Compagnie in base alla convenienza delle offerte (come accade per altri Ordini professionali come quello degli Avvocati): dunque, ferma restando la libertà per ciascun associato di rivolgersi alla Compagnia che preferisce per la propria RCP, l’Ordine potrebbe stipulare una o più convenzioni a tariffe agevolate.
Rimane un’ipotesi peculiare: il titolare di Farmacia che, ex art 7 L. 362/1991, può svolgere l’attività in forma di impresa individuale senza alcun collaboratore. In questo caso, data la coincidenza tra la persona fisica del titolare e l’attività di farmacia in forma di impresa, potrebbe ritenersi che sia sufficiente la stipula di un’unica polizza (con copertura anche per la colpa grave).