Informazioni relative all’amministrazione di sostegno all’indomani della Riforma Cartabia: notizie utili al Cliente
L’Amministrazione di Sostegno è uno strumento giuridico introdotto dalla Legge Nazionale n. 6/2004 nel Codice Civile per la protezione della Persona che necessiti di essere aiutata. L’Amministratore di Sostegno può compiere gli atti che il Giudice Tutelare gli attribuisce, in alcuni casi affiancando ed in altri casi sostituendo il beneficiario nelle decisioni ed atti della vita.
L’AdS è uno strumento volto a supportare la persona fragile. Deve essere flessibile e disciplinata in base alle capacità residue della persona che vanno rispettate, valorizzate e conservate.
La Legge della Regione Piemonte n. 1/2004 in materia di servizi socio-assistenziali ha attribuito il compito di protezione della Persona fragile agli Uffici di Pubblica Tutela.
Nello svolgimento di tale compito i suddetti Uffici hanno elaborato, a seguito di confronto con i Magistrati dell’Ufficio del Giudice Tutelare di Torino (IX Sezione civile) e con la Cancelleria tutele un Vademecum reperibile anche sul sito del Tribunale di Torino, contenente le principali indicazioni riguardanti l’incarico di Amministratore di Sostegno anche per relazionarsi nel modo corretto con il Giudice Tutelare e la Cancelleria.
L’Ufficio di Pubblica Tutela è a disposizione degli AdS per chiarire aspetti operativi e tecnici riguardanti la gestione tutelare: come predisporre un’istanza di autorizzazione o una comunicazione al Giudice Tutelare, come impostare un rendiconto, quali dati ed informazioni occorre reperire per poter procedere.
In mancanza di congiunti e famigliari possono essere nominati AdS anche Avvocati che i Consigli degli Ordini inseriscono in Elenchi appositi di Avvocati disponibili ad assumere l’incarico di AdS, e di Tutore.
Anche presso i Tribunali dei Circondari possono essere adottati Protocolli, stipulati d’intesa tra Tribunale, Procura, COA e soggetti pubblici investiti del compito di protezione della Persona fragile, che disciplinano la materia.
Per presentare il Ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno è consigliabile utilizzare il modello in uso presso il Tribunale a cui si rivolge l’istanza. Occorre allegare copie dei documenti d’identità di chi propone la domanda e della persona per la quale si chiede la nomina dell’AdS, copia del certificato medico attestante l’impossibilità per il beneficiario di provvedere ai propri interessi, eventuale copia della documentazione che prova il motivo d’urgenza che giustifica la nomina di un Ads, eventuale copia dell’atto con cui il beneficiario ha designato il proprio possibile AdS, eventuale copia del documento d’identità del soggetto indicato come AdS, eventuale copia del certificato medico attestante la non trasportabilità del beneficiario.
Lo stesso beneficiario può designare una persona quale proprio AdS nelle forme previste dall’art. 408 C.C. Qualora il GT voglia discostarsi dalla volontà espressa dall’interessato, deve motivarlo. Quando deve scegliere l’AdS, il GT preferisce, ove possibile, il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Quando non vi sia possibilità di nominare i soggetti sopraindicati il GT nomina un Avvocato iscritto nell’apposito elenco, motivando nel caso in cui sia invece necessario nominare un Ente.
Il Ricorso deve essere notificato al beneficiario (se non l’ha promosso lui), ai parenti fino al quarto grado e agli affini fino al secondo grado.
Ricevuto il Ricorso per la nomina dell’AdS, il GT fissa l’udienza. Se il beneficiario può recarvisi, viene esaminato in Tribunale dal Giudice che gli spiega in parole semplici il senso della procedura e sente dall’interessato da chi vorrebbe essere aiutato. Se il beneficiario non può essere trasportato viene disposta udienza ove si trova l’amministrando. I parenti ed affini che partecipano all’udienza sono ascoltati. Se non partecipano, l’importante é che la notifica o comunicazione PEC o con a.r. del Ricorso e del Decreto inviata loro sia andata a buon fine. E’prassi che i parenti ed affini che non intendono presenziare facciano pervenire dichiarazione in cui confermano di essere stati resi edotti del ricorso per la nomina dell’AdS, di aver saputo del giorno d’udienza, di essere o di non essere d’accordo sulla nomina e, nel caso ci sia qualcuno indicato come possibile AdS, di concordare o non concordare su quel nominativo.
Qualora sussistano dubbi circa l’esistenza dei presupposti per l’apertura dell’AdS, il GT può incaricare un Medico Psichiatra o Geriatra o di altra Specializzazione per un approfondimento tramite una CTU.
Se, sussistendone i presupposti, il GT apre l’Amministrazione e nomina un AdS, lo fa emettendo un Decreto che indica dettagliatamente quali sono i poteri dell’AdS.
L’AdS viene chiamato ad una udienza successiva per il Giuramento, a seguito del quale assume le funzioni di AdS.
Adempimenti dell’AdS nello svolgimento della sua funzione” nei confronti del Giudice Tutelare.
La Relazione iniziale che contiene la descrizione della situazione personale e patrimoniale della persona beneficiaria dell’AdS. Indica le attività svolte dall’AdS (apertura conto, assunzione badante, ecc.), i problemi emersi coi terzi (le Poste, la Banca, l’INPS), l’inadeguatezza del limite di spesa per provvedere alle esigenze della persona assistita previsto dal Giudice Tutelare nel Decreto, la necessità di modificare o integrare i poteri dell’AdS per operare efficacemente nell’interesse della persona amministrata.
La Relazione iniziale, però, non sostituisce le Istanze. Modifiche al Decreto o autorizzazioni specifiche vanno presentate con istanza a parte.
L’Inventario con cui si descrive il patrimonio quanto alle entrate, uscite, immobili, auto, conti correnti, ecc. all’inizio dell’AdS. L’Inventario formale viene redatto dal Cancelliere o dal Notaio, ma, nelle AAddSS con patrimoni limitati, è ormai prassi la compilazione di un apposito Modello sostitutivo o equivalente Elenco dettagliato dei beni del beneficiario redatto dall’AdS, fatta salva la possibilità di una redazione successiva di Inventario Formale, qualora subentrino elementi che lo rendano necessario.
L’Istanza è la richiesta che si propone al Giudice Tutelare o al Tribunale per ottenere “un’autorizzazione”. L’Istanza deve contenere le informazioni ed i dati la cui conoscenza è necessaria al Giudice affinché questi possa decidere nel miglior modo, avendo presenti tutti i termini esatti della questione.
Il Rendiconto annuale consiste nella illustrazione al GT, per iscritto, di come sono stati gestiti i bisogni ed i beni del beneficiario. Esso deve essere corredato dalla documentazione bancaria e dai giustificativi delle spese e da eventuali altri documenti.
La Riforma Cartabia ha voluto una semplificazione e velocizzazione della procedura che ha trovato un’espressione particolarmente evidente nel D.L. 24.02.2023 n. 13 pubb. In G.U.47/2023 il quale, con l’art. 38, ha acconsentito canali digitali attraverso il portale gestito dal Ministero della Giustizia per il deposito on line delle istanze anche per i cittadini.
Una innovazione importante della Riforma Cartabia è l’art. 21 del D.Lgs. n. 149/2022 che ha introdotto una competenza concorrente con quella dell’Autorità Giudiziaria, attribuendo al Notaio competenza a provvedere alle autorizzazioni per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate in cui interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto sottoposto ad Amministrazione di Sostegno ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.
Oltre che dagli artt. del Codice Civile già dedicati all’AdS, l’istituto è disciplinato dagli artt. da 473-bis.52 a 473-bis.58 della Sezione III dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno del Titolo IV -bis (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie).In particolare l’art. 473-bis 58 stabilisce che: “Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al Tribunale ai sensi dell’art.739. Contro il decreto del Tribunale in composizione collegiale è ammesso il ricorso per Cassazione”. In virtù dell’art. 411 c.c. che estende all’AdS disposizioni previste per il Tutore, in quanto compatibili, sono applicabili diverse altre norme riformate dalla Riforma Cartabia.
Così l’art. 374 riformulato, relativo alle Autorizzazioni del giudice tutelare che devono essere richieste, ad es., per l’acquisto o l’alienazione di beni, la riscossione di capitali, la rinuncia di eredità, l’accettazione di eredità, donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni.
L’art. 375 c.c. è stato abrogato. Ora l’autorizzazione del Tribunale è richiesta solo per la continuazione dell’impresa commerciale.
L’art. 378 c.c. vieta all’AdS di acquistare beni e diritti del beneficiato, anche per asta pubblica, direttamente o per interposta persona, senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
L’art. 779 c.c. stabilisce la nullità della donazione a favore di chi è stato AdS se fatta prima dell’approvazione del conto o prima che sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo.
Una modifica assai incisiva si verificherà al momento dell’entrata in funzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Le forti opposizioni sorte relativamente a tale innovazione fanno temere, peraltro, notevoli ritardi.