Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome

L’ordinamento italiano prevede la possibilità (art 84-94 D.P.R. 396/2000), per chiunque lo voglia, di cambiare il cognome o di aggiungere al proprio un altro cognome facendone richiesta al Ministero dell’interno esponendo le ragioni della domanda.

La richiesta è presentata al Prefetto della Provincia in cui il richiedente ha la sua residenza: il Prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell’interno con il parere e con tutti i documenti necessari.

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. In concreto, il richiedente dovrà attivarsi richiedendo ai due Comuni se abbiano in uso dei moduli per formulare formale richiesta volta all’affissione.

L’affissione deve avere la durate di 30 giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda. Scopo dell’affissione (e dell’eventuale notificazione) è l’eventuale opposizione di controinteressati.

La legge, infatti, prevede che chiunque crede di avervi interesse possa fare opposizione alla domanda non oltre 30 giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione. L’opposizione si propone con atto notificato al Ministero dell’Interno.

Il richiedente, ai fini dell’emanazione del decreto di concessione, trascorso il termine di 30 giorni dall’ultima affissione o notificazione senza che sia stata fatta opposizione, presenta alla Prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:

-          Un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;

-          La prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte;

Il Ministero, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è opposizione, deve essere notificato, a cure del richiedente, agli opponenti.

L’ordinamento italiano prevede, analogamente, anche la possibilità, per chiunque lo voglia, di cambiare o aggiungere al proprio un altro nome oppure di cambiare il proprio cognome in quanto ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale.

Anche per questa ipotesi, il richiedente deve fare istanza al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o a quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

La domanda deve essere motivata. In ogni caso non può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Anche per questo caso è prevista un’analoga procedura di affissione (art 90) volta a consentire l’eventuale opposizione da parte di terzi interessati nel termine di 30 giorni.

Trascorso il termine di 30 giorni dall’ultima affissione, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

 

In questi casi, si precisa, la domanda deve essere presentata in bollo da 16,00 euro o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l’origine naturale e, si ribadisce, deve essere presentata in Prefettura- UTG e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento. La domanda deve essere corredata da ogni documentazione utile atta a comprovare nel modo più adeguato la motivazione indicata nell’istanza.

 

 

 

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