Separazione personale dei coniugi e regime delle quote nella comunione legale

La questione centrale affrontata dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2546/2025 depositata il 03.02.2025 affronta la questione della possibilità di derogare alla regola della parità delle quote nella comunione legale, mediante un accordo stipulato in sede di separazione consensuale.

La Corte, richiamandosi a un precedente (sentenza n. 21761/2021, resa a Sezioni Unite), ha affermato che sono da ritenersi pienamente valide, anche con riferimento ai beni che ricadono nella comunione legale, le clausole dell’accordo di separazione che riconoscano ad uno, o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili nel complessivo riassetto degli interessi economico-patrimoniali, ovvero che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento.

Nel caso in esame, si verteva appunto in ipotesi di accordo stipulato tra ex coniugi al momento della separazione consensuale, al fine di disciplinare i profili relativi alle questioni patrimoniali insorte nella coppia (in base all’accordo contenuto nel verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale, alla moglie spettava una quota maggioritaria sull’immobile acquistato in regime di comunione legale). Secondo la Corte di Cassazione, “una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali -estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l’autonomia delle parti contraenti incontra limiti- con l’accordo di separazione omologato; in tale sede le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalitarie nell’ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità”.

Ciò deriva dalla natura stessa dell’accordo di separazione che ha anche contenuto economico e funzione di riequilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale tra i coniugi e che, pertanto, può includere trasferimenti patrimoniali anche con attribuzioni non paritarie.

Concludendo, la recente pronuncia della Corte di Cassazione sancisce un importante principio in tema di autonomia negoziale dei coniugi, confermando che gli accordi omologati in sede di separazione possono derogare al principio di parità delle quote nella comunione legale (v. art 210, ult. comma c.c.).

Il principio della inderogabilità delle norme sulla comunione legale, peraltro, continua a costituire un limite invalicabile nella fase antecedente alla separazione. Rimane, dunque, il dibattito sulla possibilità per gli accordi patrimoniali tra coniugi di incidere su un regime legale “finalizzato alla tutela della famiglia”. 

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